Art. 5.
(Oneri di registrazione).

      1. Le spese di acquisto della cassetta di registrazione sono a carico dell'indagato o della persona da ascoltare a sommarie informazioni testimoniali. Esse sono annualmente determinate dal Ministro dell'interno con apposita circolare e sono pagate anticipatamente attraverso l'acquisto di marche da bollo, a garanzia della riservatezza della persona sottoposta ad indagine o alla quale viene richiesto di rendere sommarie informazioni. Le marche acquistate nella misura determinata sono incollate sul verbale dattiloscritto al termine della assunzione dell'atto istruttorio ed annullate con apposito timbro di cui ogni ufficio di polizia giudiziaria deve essere munito e contenente la dicitura «Diritti di registrazione», nonché il timbro dell'ufficio e la firma dell'ufficiale di polizia giudiziaria operante. Nei casi di urgenza, qualora non sia possibile procedere all'acquisto delle marche da bollo da parte della persona sottoposta ad interrogatorio, l'ufficiale di polizia giudiziaria procede comunque alla registrazione elevando un verbale di addebito di importo eguale all'ammontare della tassa dovuta, utilizzando a tal fine una apposita modulistica e concedendo un termine per l'effettuazione

 

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del versamento della somma su conto corrente postale apponendo apposita annotazione in tale senso in calce al verbale di interrogatorio.